2. PUBBLICITA' INGANNEVOLE, COSA FARE?, Da CODACONS

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Linfa
view post Posted on 17/3/2007, 19:34




Avv. Valentina Colarusso

Il Codice del Consumo, nel disciplinare la pubblicità ingannevole, stabilisce dei principi in merito alla pubblicità che deve essere: “palese, veritiera e corretta”.

Il messaggio pubblicitario è diffuso da chi esercita attività commerciali allo scopo di promuovere la vendita ed il trasferimento di diritti, beni mobili ed immobili, nonché alla prestazione di servizi. L’Autorità che controlla i casi di pubblicità ingannevole è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), altresì detta Autorità Antitrust. È un organismo indipendente, cui sono rimesse: la tutela di interessi appartenenti alla collettività tesi alla tutela della concorrenza ed il mercato e le competenze in materia di pubblicità ingannevole.

ELEMENTI DISTINTIVI

La pubblicità è ingannevole se:

1) induce in errore i destinatari cui è rivolta, pregiudicando le scelte economiche del consumatore o determinando un danno nei confronti di un concorrente;

2) il messaggio pubblicitario diffuso a mezzo stampa non è distinguibile dagli altri testi per grafica ed espressività;

3) utilizza i termini "garanzia" e "garantito" e non sono accompagnati da chiare precisazioni su contenuto e modalità della garanzia offerta. Qualora la brevità del messaggio non consenta di riportare integralmente queste informazioni, dovrà esserci un rimando sintetico ad un testo -facilmente reperibile dal consumatore- con le suddette informazioni;

4) è subliminale (ad esempio, un presentatore TV che utilizza un prodotto chiaramente riconoscibile, di fatto pubblicizzandolo, ma non all'interno di uno specifico spazio pubblicitario).

5) nel caso di pubblicità per bambini o adolescenti, minaccia la loro sicurezza e, in particolare, abusa della loro naturale credulità e mancanza di esperienza;

6) per i prodotti tossici o che comunque pongono possibili rischi alla salute ed alla sicurezza dei consumatori, non li indica come tali.

COSA PUO’ FARE IL CONSUMATORE?

È possibile segnalare il messaggio al CODACONS indicando riferimenti precisi circa il prodotto pubblicizzato, il tipo di messaggio, la trasmissione andata in onda (ora e data, oppure la registrazione), la pubblicazione su quotidiani o riviste.

La nostra associazione provvederà ad inoltrare esposto all’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) che aprirà un procedimento finalizzato all’esame del messaggio pubblicitario ed alla sua eventuale inibizione.

In alternativa il consumatore può individualmente presentare esposto. Per brevità alleghiamo uno schema “tipo”.

SCHEMA DI SEGNALAZIONE DA INOLTRARE ALL’AGCM

Raccomandata A/R, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi n. 6/A, 00198 Roma

ESPOSTO

Indicare: la qualificazione del denunciante (nome e cognome oppure denominazione sociale, indirizzo, recapito telefonico), la legittimazione alla richiesta e il titolo in base al quale si effettua la denuncia (es. singolo consumatore, associazione di consumatori, ecc.);

Premessa

Indicare gli elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta. Vanno sempre fornite tutte le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo,luogo,data di diffusione. È necessario inviare una copia o una riproduzione fotografica del messaggio. Per le pubblicità trasmesse in TV o via radio, va specificata l'emittente, il giorno e l'ora di diffusione del messaggio. Per le pubblicità diffuse via internet, va inviata copia delle pagine del sito, nonchè indirizzo del sito, giorno e ora del rilevamento. Per le pubblicità telefoniche occorre un resoconto dettagliato della chiamata ricevuta specificando, se possibile, luogo, giorno e ora della telefonata e numero del telefono chiamato.

Indicare gli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella pubblicità, che possono riguardare:

a) non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità redazionale, pubblicità subliminale, offerte di lavoro, e così via.);

b) caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilità, natura, composizione, metodo e data di fabbricazione, idoneità agli usi, quantità, descrizione, origine geografica o commerciale, risultati ottenibili con l'uso, prove o controlli, ecc);

c) prezzi e relative modalità di calcolo, condizioni di offerte di beni o servizi;

d) identità, qualificazione, diritti dell'operatore pubblicitario, ovvero dell'autore o committente della pubblicità;

e) uso improprio dei termini "garanzia", "garantito" o simili;

f) pubblicità riguardanti prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori;

g) pubblicità che abusano della credulità o mancanza di esperienza di bambini o adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti;

CHIEDE

L’intervento da parte dell'Autorità contro la pubblicità in questione, e che venga disposto provvedimento cautelare motivato di sospensione della pubblicità ingannevole in oggetto.

Lì,
Firma

Allegati: (allegare copie, foto, registrazioni relative alla pubblicità segnalata)
 
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